Art. 33.
(Limiti agli aumenti delle pene detentive in caso di concorso di reati per la detenzione ordinaria e per la detenzione domiciliare).

      1. In materia di limiti agli aumenti delle pene detentive in caso di concorso di reati per la detenzione ordinaria e per la detenzione domiciliare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che la detenzione ordinaria, in caso di concorso di reati, non possa superare il limite di ventiquattro anni;

          b) prevedere che la detenzione domiciliare, in caso di concorso di reati, non possa superare il limite di quattro anni.